NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO RILANCIO D.L. N. 34 DEL 19/05/2020

Cambiano gli Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L’art. 119 del DL n. 34 del 19/05/2020 dispone ai commi 1, 2 e 3 la possibilità di detrazione nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio fino ad un ammontare di spesa di € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo come impianti di microcogenerazione fino ad un ammontare di spesa di €  000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

L’aliquota prevista del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Per gli interventi , in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, 1etteraf-bis}, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici , subordinata alla realizzazione in abbinamento ad uno degli interventi potenziati, è nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa l’intervento sia eseguito congiuntamente ad una ristrutturazione edilizia, urbanistica ed una nuova costruzione (art. 3 lett. d, e, f del D.lgs 380/2001) il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati nei condomini e sulle singole unità immobiliari sia che esse siano prime o seconde case.  Non si applicano ad interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Agli interventi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni previste in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione. I dati relativi all’opzione saranno poi comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

 

Altra novità assoluta nel provvedimento (art. 121 del DL n. 34) è la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura anche per le attuali detrazioni casa previste dal recupero del patrimonio edilizio (detrazione irpef del 50%), risparmio energetico qualificato (detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85% )ed altre a seconda dell’intervento che si vuole realizzare.

Questa possibilità era prevista solamente per i soggetti cosiddetti “incapienti”mentre ora viene estesa a tutti i soggetti che effettuano spese per la casa dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Nello specifico i contribuenti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, potranno optare alternativamente tra;

la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta;

un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta con facoltà di successiva cessione del credito, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.